Home | Contatti | Dove siamo








24/04/2020 - Le regole chiare sono il "sale" della democrazia

Le immagini che in questi giorni ci hanno passato telegiornali e programmi di intrattenimento televisivi lasciano veramente con gli occhi sbarrati chi mastichi un po' di diritto.
Vedere un elicottero delle forze dell'ordine che in diretta televisiva insegue un ignaro signore che passeggia su una spiaggia deserta, oltre che sembrare presa di peso da film d'azione di dubbia caratura, lascia veramente basiti.
Che dire poi della grigliata in famiglia assurta a deplorevolissima attività criminosa da stroncare, tanto da meritare l'impiego di uomini e mezzi degni dei migliori blitz contro la criminalità organizzata?
Ovviamente si tratta di casi limite, ma tutta la cronaca quotidiana è costellata di cittadini fermati e sanzionati per il semplice fatto che il loro esercizio di un diritto costituzionale, quale la libertà di movimento, non è stato ritenuto coerente con la normativa vigente in materia di contenimento dell'epidemia da covid. Eppure da più parti diversi attenti giuristi avevano da tempo rilevato che il meccanismo delle autocertificazioni per uscire di casa lascia molti spazi di discrezione. Ai cittadini ovviamente, ai quali è stata anche fornita una informazione eccessivamente sommaria e molto spesso contradditoria, ma anche e soprattutto alle forze dell'ordine, sulle quali si è anche riversata la spinta mediatica dell'emergenza.
Ma ciò passa in secondo piano dinanzi alla più che dubbia legittimità del modo di procedere optato dal governo sulla spinta della eccezionalità del momento: ha utilizzato fondamentalmente normativa di rango secondario (d.p.c.m., circolari) per imporre regole incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, relegando il parlamento a mero organo da "informare" a cose fatte, con soppressione di ogni contributo e dibattito.
Così, anche un sommario esame palesa limiti e incongruenze delle norme frutto di questo discutibile metodo. Innanzitutto come ogni classica vicenda nazionale si è dovuto registrare un tumultuoso cambio di disciplina nel bel mezzo dell'emergenza.
La continua e famigerata modifica dei moduli di autocertificazione, degna della migliore letteratura Kafkiana più che del diritto, ha sottolineato l'incessante cambio di rotta del governo. Una volta preso atto della palese inapplicabilità concreta della regolamentazione strettamente penalistica, stante la prevedibile invasione delle aule di tribunali di migliaia di fascicoli, ha infine optato con l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 di applicare una sanzione amministrativa - rectius pecuniaria - al trasgressore.
Ma anche qui sorgono i primi dubbi, attesa la laconicità delle disposizioni emanate. Innanzitutto dal momento che la contestazione deve essere, di norma, immediata non si capisce quali strumenti abbiano a disposizione gli accertatori al momento del controllo per verificare immediatamente - e con ragionevole certezza - la causa e i motivi di uno spostamento. E se la sanzione elevata non è contestuale? Addirittura, gravando l'onere della prova a carico della P.A. gli inquirenti dovranno ricostruire a distanza di mesi, se non anni, se il trasgressore fosse realmente sanzionabile, con ulteriore sviamento di forze, oltre alla evidente difficoltà, se non l'impossibilità, dell'accertamento. E ciò pone ulteriori dubbi e problemi circa la discrezionalità, sostanzialmente lasciata agli operatori del controllo, in merito all'esame della veridicità delle autodichiarazioni.
Fermo restando che le sanzioni pecuniarie, interessando il portafoglio, risultano sicuramente più idonee a "disciplinare" i comportamenti in maniera rapida ed efficace, anche queste devono comunque essere fondate sui principi costituzionali. È inconcepibile lasciare al brigadiere di turno la valutazione circa la legittimità o meno del comportamento del soggetto sottoposto al controllo, cosa che puntualmente avviene nel quotidiano. Tra l'altro, anche la stessa compilazione del modulo prestampato non risulta minimamente agevole e chi lo fa il più delle volte non riesce nemmeno a comprenderne appieno il significato e le sue conseguenze. Sarebbe stato invece opportuno e costituzionalmente corretto lasciare agli agenti accertatori la facoltà di richiedere la compilazione di tale modulo autocertificativo solo se una prima sommaria verifica dei fatti già lasciasse determinare il loro convincimento della sussistente violazione, cioè solo ove la circostanza concreta ne determinasse la necessità a garanzia del soggetto fermato. L'esatto contrario della presunzione di colpevolezza tuttora vigente ed estesa all'intera popolazione.
In realtà, proprio la discrezionalità, che sembra aver abbondantemente guidato la mano del legislatore in materia, è il rischio peggiore perché apre la strada agli abusi da una parte e dall'altra, con i risultati paradossali che sono sotto gli occhi di tutti. Infatti, nel silenzio della normativa, la prima vittima è proprio il buon senso perché non può delegarsi unicamente a questo principio la valutazione di ciò che è lecito per i cittadini, chiamati a rispettare regole incerte e loro mal comunicate, e ciò che è sanzionabile per chi deve verificare.
Il diritto ha sempre bisogno di certezze ed è sempre frutto di un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco. La chiarezza delle regole e la loro corretta applicazione è la prima tutela di ogni cittadino, soprattutto in un periodo come questo dove i diritti soffrono di particolare compressione. E questo è da sempre anche il sale della democrazia.

(intervento pubblicato il 24/4/2020 sulla Gazzetta del Mezzogiorno - Edizione di Brindisi)


Copyright 2013 - Studio Legale Avv. Pantaleo Binetti - Brindisi - Law Firm - Tutti i diritti sono riservati.
Via Provinciale S. Vito n. 5 - 72100 Brindisi - info@studiolegalebinetti.it - tel/fax 0831.525975 - P.I. 02048160747
contatti | note legali | Google+

Avvertenza: questo sito non ha alcuno scopo pubblicitario, costituendo mera informazione sulle attività svolte dallo Studio Legale Binetti, in conformità al riformato art. 17 del codice deontologico forense, nonché con l’esigenza di verità, dignità e riservatezza che devono caratterizzare la professione legale


MEMBER OF